Dispositivi di Protezione Individuali di III Categoria

La dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) appropriati ai rischi a cui i lavoratori sono esposti è un obbligo consolidato del Datore di Lavoro, secondo il D. Lgs 81/2008, art. 77 e s.m.i., che prescrive a quest’ultimo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.
I DPI devono essere marcati CE, devono riportare i dati del produttore, del modello e della taglia, i simboli dei rischi da cui proteggono con il corrispettivo grado di protezione e le normative EN specifiche di riferimento.
In particolare, i D.P.I. di III Categoria sono quelli che assicurano la protezione dei lavoratori in relazioni a possibili incidenti gravissimi e potenzialmente mortali: i D.P.I. anticaduta, ad esempio, prevedono una revisione e verifica annuale dello stato di funzionamento.

Tra le attività svolte nel campo del sollevamento industriale, BSyst offre ai propri partner l’ispezione e la revisione dei D.P.I. di III Categoria.